| RIPETIZIONE DI INDEBITO – PRESCRIZIONE |
Con riguardo all’eccezione di prescrizione, il collegio reputa fondata la censura mossa all’individuazione della relativa decorrenza dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del finanziamento; al riguardo fa richiamo al principio giurisprudenziale in forza del quale <<l’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011).
Il dies a quo va pertanto individuato nel momento dell’erogazione della somma in attuazione del contratto di finanziamento poi dichiarato nullo, momento che pacificamente corrisponde a quello di stipulazione del contratto. CdA Brescia 17.11.2025
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